Tutti i viaggi organizzati da Originaltour sono regolati e disciplinati a norma di legge in base al “contratto di vendita di pacchetti turistici”.

1. PREMESSA
1. Ai sensi dell’art. 45 del dec. lgs. 79/2011 (in prosieguo Codice del Turismo o,  in formula abbreviata, Cod. Tur.), i turisti  hanno diritto a ricevere copia scritta del contratto di acquisto del pacchetto turistico.
2. Il contratto è redatto in termini chiari e precisi.
3. Tutti i viaggi organizzati da Il Monticolo Vacanze (organizzatore) sono regolati e disciplinati dalle seguenti condizioni generali di contratto.

2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell’art. 34 Cod. Tur. i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione da chiunque e in qualunque modo realizzata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario,
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ……. che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico”.
Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli’artt. 35 e 36 Cod. Tur.).Il contratto costituisce titolo per accedere eventualmente al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 19
3. FONTI NORMATIVE APPLICABILI
1. Il contratto di acquisto del pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al Turista.
2. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che in territorio estero, è altresì disciplinato dalle disposizioni, in quanto applicabili, contemplate dalla L. 27/12/1977 n° 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato Codice del Turismo
3. Detto contratto è, inoltre, disciplinato dalle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione vigenti, laddove non derogate dal Cod. del Turismo e dalla l. n. 1084/77.

4. PRENOTAZIONI
1. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
2. L’accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cuil’Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente, eventualmente presso l’agenzia di viaggi venditrice.
3. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 Cod. del Tur, in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

5. PAGAMENTI
1. All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 30% del prezzo totale del viaggio, inclusi i diritti di prenotazione, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diversa indicazione e sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi del precedente art. 4.
2. Per prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare al momento della prenotazione in unica soluzione.
3. L’acconto corrisposto all’atto della prenotazione è versato a titolo di caparra ai sensi dell’art. 1385 cod. civ.
4. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., con conseguente sua risoluzione di diritto, fatto comunque salvo il risarcimento dei danni ulteriori sofferti da Il Monticolo Vacanze e dall’agenzia di viaggio venditrice.

6. PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
2. Tale prezzo può essere modificato solo fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza ed in proporzione a variazioni di:
a – costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
b – diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
c – tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
3. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come riportata in catalogo o programma fuori catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio superiori al +/- 5%. Qualora l’oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l’adeguamento verrà applicato per intero.
4. Ogni altro onere posto a carico del Turista, quali, a titolo esemplificativo, le spese obbligatorie da pagarsi in loco, andra’ sempre specificato nelle note e nei dettagli dell’offerta.

7. RECESSO DEL TURISTA
1. Il Turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a – aumento del prezzo di cui al precedente articolo 6 in misura eccedente al 10%;
b – modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’Organizzatore, dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal Turista;
2. Nei casi di cui al precedente comma il Turista ha alternativamente diritto:
a – ad usufruire di un altro pacchetto turistico fra quelli proposti dall’Organizzatore di importo equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
b – alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta e materialmente incassata dall’Organizzatore. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
3. Il Turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o la modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzazione si intende accettata.
4. Al Turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata – indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 5, 1° comma – oltre alla quota di iscrizione, la penale per Estero / Italia con Volo,nella misura qui di seguito indicata:
– 25% della quota di partecipazione fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
– 50% della quota di partecipazione da 44 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
– 75% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
– 100% della quota di partecipazione dopo tali termini

4.A La penale per Estero / Italia senza volo,nella misura qui di seguito indicata:
– 10% della quota di partecipazione fino a 30 giorni lavorativi prima della partenza
– 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni lavorativi prima della partenza
– 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
– 75% della quota di partecipazione da 09 a 04 giorni lavorativi prima della partenza
– 100% della quota di partecipazione da 03 a 00 giorni lavorativi prima della partenza

Ai fini della presente disposizione, nel calcolo dei giorni non è incluso quello in cui la dichiarazione di recesso proviene all’organizzatore.
5. In ogni caso nessun rimborso spetta al Turista che decida di non intraprendere il viaggio alla data fissata nel contratto o di interrompere il viaggio già intrapreso.
6. Le penali si applicano comunque anche per il caso in cui il Turista non possa effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio, per i quali sia stata fornita dall’organizzazione la relativa informativa ai sensi dell’art. 37 Cod. del tur. ovvero il Turista non possa effettuare il viaggio per intervenuti motivi personali, compresi quelli legati allo stato di salute.  Dette penali si applicano anche nel caso in cui al cliente venga negata la possibilità di partire in quanto abbia fornito un nominativo errato all’atto della prenotazione e il titolo di viaggio valido sia stato di conseguenza emesso con un nominativo errato.
7. Per le crociere subacquee e per alcuni specifici servizi e strutture sono previste penali diverse la cui entità sarà comunicata al momento della prenotazione.
8. Nel caso di gruppi precostituiti l’entità delle penali per il caso di recesso verranno concordate di volta in volta al momento della conclusione del contratto.

8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il Turista potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art. 7, con le modalità di cui al terzo comma del medesimo articolo, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto imputabile al Turista stesso.
2. Il Turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo.
3. Il Turista ha diritto di esercitare i diritti di cui al comma 2 dell’art.7 e con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo anche nell’ipotesi in cui, prima della partenza, l’organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, per caso fortuito o forza maggiore o quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti nel catalogo o nel programma fuori catalogo, sempre che l’annullamento non dipenda da fatto imputabile al Turista stesso.
4. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del Turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla il pacchetto turistico (art. 33 Cod. di Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto effettivamente pagato e materialmente incassato, eventualmente per il tramite dell’agenzia di viaggi intermediaria.
5. La somma da restituire non potrà mai essere superiore al doppio degli importi di cui il Turista sarebbe in pari data debitore, secondo quanto previsto dal precedente art. 7, quarto comma, qualora fosse lo stesso a recedere.
6. Modifiche prima della partenza da parte del Turista
a – Le modifiche richieste dal Turista a prenotazioni già accettate, non obbligano l’Organizzatore a soddisfarle. In ogni caso la richiesta di modifica comporta per il Turista l’addebito fisso di euro 50,00 per pratica e per modifica, oltre ad eventuali penali addebbitate da terzi fornitori di servizi. Tali penali verranno comunicate al’atto della richiesta di modifica.
b – la diminuzione del numero dei passeggeri all’interno di una pratica è da intendersi come “annullamento parziale”, con conseguente applicazione di quanto riportato al precedente art. 7, Recesso – comma 4.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
1. Qualora dopo la partenza l’Organizzatore si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del Turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo a carico del Turista e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborserà la differenza tra il prezzo delle prestazioni effettivamente fornite ed il prezzo delle prestazioni previste in contratto.
2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal Turista per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

10. SOSTITUZIONE – CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) Il Monticolo Vacanze ne sia informato per iscritto almeno 10 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. del Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all’organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata, su richiesta del Turista, prima della cessione.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del precedente comma.
3. Pu può anche accadere che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuato entro il termine di cui al precedente punto a). Il Monticolo Vacanze non sarà pertanto responsabile dell’eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall’organizzatore alle parti interessate al momento della richiesta di sostituzione.

11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
1. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
2. Il Turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
3. Il Turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione
4. Il Turistaèsempretenutoad informare l’intermediario o l’organizzatore di eventuali su esigenze o condizioni particolari(gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc..)eda specificare esplicitamente la richiesta di servizi personalizzati.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi cui il relativo servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant o altro materiale informativo una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del Turista.

13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
1. L’organizzatore risponde dei danni arrecati al Turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi.
2. L’organizzator e non è responsabile e non risponde dei danni conseguenti, quando l’inadempimento totale o parziale sia derivato:
a – dal fatto del Turista,ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici;
b – da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto;
c – da caso fortuito e da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono eventi dovuti a caso fortuito o a forza maggiore che escludono la responsabilità dell’organizzatore: SCIOPERI, ANNULLAMENTI, SOSPENSIONI, MANCATE ESECUZIONI CONSEGUENTI AD AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E/O A CALAMITA’ NATURALI, AVVENIMENI BELLICI, ATTI TERRORISTICI, SOMMOSSE, DISORDINI CIVILI E/O MILITARI, SACCHEGGI.
Ricorrendo tali ipotesi, eventuali spese supplementari sopportate dal Turista non saranno rimborsate dall’organizzatore. Ugualmente non saranno rimborsate le prestazioni contrattualmente stabilite e non eseguite, per caso fortuito o forza maggiore e non recuperabili dal Turista.
3. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
4. A sua volta l’organizzatore non è responsabile nei confronti del Turista per gli inadempimenti imputabili al venditore, conseguenti alla violazione degli obblighi previsti a suo carico.
5. Le escursioni, i servizi e qualsiasi altra prestazione acquistati in loco, anche presso i rappresentanti, se previsti, o gli uffici corrispondenti dell’organizzatore e non espressamente inclusi nel contratto di viaggio, nei pacchetti riportati in catalogo o nel programma fuori catalogo, né ricompresi nel prezzo del pacchetto turistico, sono estranei all’oggetto del contratto. Il Monticolo Vacanze non è in alcun caso responsabile, né a titolo di organizzatore, né a titolo di intermediario, per i danni, di qualsiasi natura, sofferti dal Turista nello svolgimento di dette prestazioni, anche nell’eventualità che accompagnatori o corrispondenti locali si curino di eseguire le relative prenotazioni. Al riguardo il Turista prende atto che Il Monticolo Vacanze non autorizza accompagnatori o corrispondenti locali a fornire servizi e prestazioni non espressamente contemplati nel contratto di viaggio, nei pacchetti riportati in catalogo o nel programma fuori catalogo.
6. In caso di acquisto da parte dei clienti dei soli servizi a terra l’organizzatore non è responsabile della mancata fruizione di servizi e di conseguente richiesta rimborso degli stessi quando il cliente ha acquistato per proprio conto i voli e la variazione o cancellazione degli stessi comporta variazione o perdita dei servizi  a terra prenotati

14. LIMITI RISARCITORI
1. Il risarcimento dovuto dall’organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui adempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all’Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di “50.000 franchi oro germinal per danni alle persone, 2.000 franchi oro germinal per danni alle cose e di “5.000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno (art. 13 n. 2 CCV).

15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
1. L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Turista imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
2. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità di cui agli artt. 13 e 14 nei confronti del Turista quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al Turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.

16. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE – RECLAMI E DENUNCE
1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto di cui e’ responsabile l’organizzatore secondo le precedenti previsioni, dovrà essere segnalata e contestata dal Turista immediatamente, al momento del suo verificarsi e comunque senza ritardo, al prestatore di servizi interessato (corrispondente locale e/o alla struttura ricettiva), all’accompagnatore, se previsto, e ad Il Monticolo Vacanze, in modo da poter intervenire tempestivamente, effettuare le necessarie verifiche e porvi rimedio.
2. Il Turista dovrà, a pena di decadenza, altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.
3. Il reclamo proposto oltre i termini previsti al comma 2 e/o con modalità diverse non potranno essere esaminati da Il Monticolo Vacanze

17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo è possibile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

18. FONDO DI GARANZIA
1. E’ istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il Turista può rivolgersi (ai sensi dell’art. 100 del Cod. di Cons.) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore per la tutela delle seguenti esigenze:
a – rimborso del prezzo versato;
b – suo rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
2. Il fondo dovrà altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.
3. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n. 349 G.U. n. 249 del 12/10/99.

19. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA – SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione tecnica: Il Monticolo Vacanze srl, Via Manifattura n. 23, Boario Terme (bs) – P.Iva 01888160981
2. Licenza n. 650 Provincia di Brescia ora Comune di Darfo Boario terme.
3. Assicurazione Civile Professionale: in ottemperanza all’art. 50 Cod. del tur. Originaltour e’ assicurata per la responsabilità civile professionale presso la compagnia LLoyd con polizza n.710548495 per un massimale di Euro 1.150.00,00 per ciascun evento.
Eventuali ritardi o omissioni rispetto alle legittime richieste di risarcimento del Turista non sono imputabili all’organizzatore, il quale provvede, esclusivamente, a segnalare alla compagnia assicuratrice, l’apertura della posizione di sinistro ed a trasmettere, contestualmente, la documentazione da questa richiesta, ma dipendono esclusivamente dalla compagnia assicuratrice.
4. Validità dei programmi e delle quote di partecipazione: sono direttamente indicate nei cataloghi o nei programmi fuori catalogo e nelle singole offerte proposte al Turista.
5. Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: sono direttamente indicate nei cataloghi o nei programmi fuori catalogo e nelle singole offerte proposte al Turista.
6.Il nome del vettore che effettuerà il/i Vostro/i volo/i nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005 è indicato nel foglio di conferma; eventuali variazioni Vi verranno comunicate tempestivamente, nel rispetto del Reg. CE.2111/2005.
7. Le informazioni ufficiali di carattere generale sui Paesi esteri – ivi comprese quelle relative alla situazione di sicurezza anche sanitaria ed ai documenti richiesti per l’accesso ai cittadini italiani – sono fornite dal Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06 491115 e sono pertanto pubblicamente consultabili. Poiché si tratta di dati suscettibili di modifiche e aggiornamenti, il turista provvederà – consultando tali fonti – a verificarne la formulazione ufficialmente espressa prima di procedere all’acquisto del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 comma 1 e 2; art. 5; art. 7; art. 8; art. 10; art. 11; art 12; art. 15; art. 16; art. 17. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della Legge n.38/2006: La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se sono commessi all’estero.
Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/03 (protezione dati personali): Il trattamento dei dati personali – il cui conferimento è necessario per la conclusione e l’esecuzione del contratto – è svolto, nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003, in forma
cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi in pacchetto turistico.
Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 d.lgs.n.196/03 contattando Originatour srl,Via Angiolo Cabrini n. 38, 00139.Romai( titolare del trattamento).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]